Fisiocorsi

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Equipollenza Stampa E-mail
Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA



Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base allaprecedente norma-tiva, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sezione A Diploma universitario Sezione B Titoli equipollenti
Fisioterapista - Decreto del Ministro dellasanità 14 settembre 1994, n. 741 Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione
specifica ex legge 19 gennaio 1942,
n. 86 art. 1
Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo
1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità
10 febbraio 1974 e normative regionali
Terapista della riabilitazione - Decreto del
Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico fisioterapista della riabilitazione -
Decreto del Presidente della Repubblica n. 162,
del 10 marzo 1982
Terapista della riabilitazione dell'apparato
motore - Decreto del Presidente della
Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
Massofisioterapista - Corso triennale di
formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n.403)

Art. 2.

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni